Diritti e benefici (Art.39 e 40). Rimborsi ai datori di lavoro ed alle organizzazioni di volontariato
ll volontario di protezione civile non percepisce alcun compenso per l’attività da esso svolta, ma è destinatario di alcune significative garanzie e tutele legislativamente previste. Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare alle attività di protezione civile o svolgere attività formative ed addestrative, devono essere iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio. L’ammissione ai benefici di cui agli artt. 39 e 40 del decreto legislativo N.1 del 2 gennaio 2018 è consentita a tutte le organizzazioni iscritte, fin dal momento della loro iscrizione.
Tale tutela è demandata agli articoli 39 e 40 del Codice di Protezione Civile (Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), che garantiscono il mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, al volontario-lavoratore impiegato in attività autorizzata dalla competente autorità che comporti l’assenza dal luogo di lavoro. Viene altresì garantito il mantenimento del trattamento economico e di quello previdenziale.
Tutela è prevista anche per il lavoratore autonomo, cui è garantito un rimborso per le giornate impiegate in attività di protezione civile.
Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare alle attività di protezione civile o svolgere attività formative ed addestrative devono essere iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio. L’ammissione ai benefici di cui ai citati articoli 39 e 40 è consentita a tutte le organizzazioni iscritte, fin dal momento della loro iscrizione.
L’attività dei volontari è, inoltre, assicurata per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie professionali, in ottemperanza al Testo Unico della Protezione Civile.
Anche le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco possono richiedere il rimborso delle spese autorizzate, sostenute nel corso delle attività di protezione civile.
RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (art. 39)
Ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato impiegati in attività di protezione civile autorizzate dall’Agenzia, vengono garantiti :
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico a previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) Ia copertura assicurativa secondo Ie modalità previste dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari regolarmente iscritti alle Organizzazioni di Volontariato che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disciplinato dall’articolo 39 del DLGS 1/2018.
Per ottenere i rimborsi, il datore di lavoro deve presentare domanda all’Agenzia di protezione civile della Regione.
Allo stesso modo i volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato hanno diritto al rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Il rimborso è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di Euro 103,30 giornalieri lordi, (art. 40, comma 5, DLGS 1/2018)
Le domande di rimborso dovranno essere compilate secondo le modalità e per mezzo della modulistica appositamente elaborata.
RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art.40)
Le Organizzazioni di Volontariato possono richiedere il rimborso delle spese sostenute in occasione della loro partecipazione ad attività di protezione civile autorizzate dall’Agenzia regionale di protezione civile e nei limiti di bilancio.
(fonte)